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RICONOSCIMENTO DEI FIGLI

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Il riconoscimento prima della nascita di un figlio da parte dei genitori.

I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.
Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita.


A chi è rivolto

La dichiarazione può essere resa dalla sola madre o da entrambi i genitori. Non è previsto il prericonoscimento da parte del solo padre, in quanto è sempre necessario l’assenso materno, e in ogni caso i dichiaranti devono aver compiuto 16 anni.

Descrizione

Il riconoscimento prima della nascita di un figlio da parte dei genitori.

I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.
Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.
Nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore: è pertanto utile farlo nel caso in cui il padre non sarà presente nel periodo della nascita.

Come fare

L’atto di prericonoscimento può essere fatto durante tutta la gestazione all'ufficio di Stato Civile.

Cosa serve

Nel momento del riconoscimento occorre presentare:

  1. documenti d’identità validi;
  2. certificato medico attestante lo stato di gravidanza, i mesi di gestazione e la data presunta del parto (da consegnare in originale al momento della dichiarazione);
I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
  1. Attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto;
  2. I certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
  3. L’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento.

Cosa si ottiene

Riconoscimento dei figli.

Tempi e scadenze

La conclusione del procedimento è immediata.

Quanto costa

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, legga i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 24/02/2024


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