A chi è rivolto
L'art. 12 del Decreto Legislativo 59/78 (convertito il Legge 191/78) prevede che "Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario".
Descrizione
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Come fare
La comunicazione deve essere effettuata all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. oppure, ove questo manchi, al Sindaco) tramite consegna dell'apposito modulo.
L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
Cosa serve
La comunicazione relativa al caso in specie (se cioè cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità di un cittadino extracomunitario) deve essere redatta in carta libera tramite l'apposito modulo e consegnata all'ufficio Protocollo del Comune (in caso di chiusura, al Comando). La consegna può avvenire anche per posta ordinaria, per fax e via PEC.
Alla dichiarazione di ospitalità per cittadino extracomunitario deve inoltre essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia della carta di identità del cedente;
- nel caso di cessione a cittadino extracomunitario, fotocopia del permesso di soggiorno non scaduto oppure fotocopia di tutte le pagine scritte e timbrate del passaporto con la fotocopia della ricevuta del versamento effettuato per la richiesta del permesso di soggiorno;
- fotocopia dell'eventuale contratto di compravendita / locazione / assunzione.
Cosa si ottiene
La comunicazione di cessione di fabbricato.
Tempi e scadenze
Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali ovvero dal momento in cui l'immobile diventa di fatto disponibile (e non del momento dell'accordo o della firma del contratto); in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, legga i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 02/09/2024