A chi è rivolto
Il servizio si rivolge alle madri oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre.
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Per beneficiare del servizio è necessario:
- Avere residenza nel Comune in cui si fa richiesta
- Non avere ottenuto l'assegno di maternità dello Stato
- Avere un ISEE inferiore alla soglia stabilita per l'anno corrente
- Inoltrare la richiesta entro 6 mesi dalla nascita del minore
- Che in caso di affido o adozione il minore abbia un'età fino ai 6 anni o fino ai 17 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali
- Non ricevere altri contributi per la maternità, o ricevere contributi di importo inferiore a quello dell'assegno di maternità del Comune. In quest'ultimo caso, l'importo già percepito verrà integrato fino al raggiungimento del valore dell'assegno di maternità
Descrizione
Permette di richiedere un contributo economico a seguito della nascita o adozione di un minore
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dal comune di residenza e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Come fare
La procedura si effettua attraverso un modulo online e l'inserimento di informazioni relative al beneficiario e al minore e di informazioni economiche relative al nucleo familiare.
Rivolgersi al CAF CISL Vercelli in Via Fll. Laviny, n.38 telefono 0161.255400.
Cosa serve
Per poter inviare la richiesta sono necessari:
- Documento d'identità del beneficiario del servizio
- In caso di cittadino extracomunitario - con residenza nel Comune - diritto e/o permesso di soggiorno della madre e del figlio in corso di validità (in alternativa, copia della richiesta di rinnovo e della ricevuta di pagamento dei relativi costi)
- In caso di integrazione di altro contributo, attestazione degli altri contributi ricevuti
- Documento d'identità di tutti i figli del beneficiario del servizio
- Attestazione ISEE in corso di validità
- IBAN valido per l'accredito dell'importo
Cosa si ottiene
Un contributo economico per il mantenimento del figlio minorenne suddiviso in cinque mensilità.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
Tempi e scadenze
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita o adozione del minore.
Entro 30 giorni dalla richiesta si riceverà comunicazione dell'esito. Successivamente l'INPS provvederà ad erogare l'assegno.
Quanto costa
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, legga i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 02/09/2024